Consiglio di Stato : parere sul decreto attuativo della legge c.d. sulle unioni civili

Il 21 luglio il Consiglio di Stato ha pubblicato il parere che segue, relativo al primo transitorio decreto attuativo della legge c.d. sulle unioni civili.
E’ noto che, in base alla legge, i decreti attuativi sono previsti con una duplice tempistica: quello destinati a valere nel tempo va adottato entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge, e quindi per il 5 dicembre 2016; quello che, in attesa di sciogliere i nodi più intricati, deve comunque permettere la quasi immediata operatività della legge, per il quale il termine era il 5 luglio scorso: è stato pubblicato con qualche giorno di ritardo, e quindi sottoposto al parere del Consiglio di Stato. Da tale pronuncia, che reca la data dell’8 luglio, non può derivare nessuna novità rispetto alla legge: il Consiglio di Stato lo chiarisce senza equivoci a p. 9; in quest’ottica i magistrati che lo hanno redatto potevano forse evitare di qualificare l’unione civile fra persone dello stesso sesso – come fanno a p. 10 – quale “diritto fondamentale e assoluto della coppia omosessuale”: qualifica non necessaria per dare attuazione alle norme primarie, in questi termini non rintracciabile neanche nelle stesse (che pure sono pessime).
Sono interessanti due passaggi, oltre il dettaglio tecnico che non incide sulla sostanza: il primo riguarda i margini riconosciuti al sindaco (p. 10). Se costui intende evitare per ragioni di coscienza di registrare una unione può delegare, come già accade per la celebrazione dei matrimoni. Contro i pasdaran che evocano l’obbligo di osservare e di far osservare la legge Cirinnà, che non dovrebbe avere deroghe, non essendovi una previsione espressa di obiezione di coscienza il Consiglio di Stato indica la via d’uscita nell’istituto della delega, che non è in alcun modo toccato dalla nuova disciplina. Il delegato, a sua volta, potrà chiedere di essere esonerato e la delega ben può essere conferita ad altri. Il secondo riguarda la dichiarata non equiparabilità dell’unione civile al matrimonio (p. 8). Poiché la partita in questo momento si gioca a sovrapporre soprattutto nei dettagli esteriori l’unione civile al matrimonio, il Consiglio di Stato dice implicitamente ma senza equivoci che il sindaco, oltre a delegare ad altri – se lo ritiene – il compito di procedere alla registrazione, può fare dell’altro. Per es., distinguere il luogo della registrazione da quello del matrimonio; ovvero disporre che il delegato non indossi la fascia tricolore. Vi è obbligo di adoperare quest’ultima, in base all’art. 70 dell’ordinamento dello stato civile, se si celebra il matrimonio, e tale obbligo riguarda genericamente “l’ufficiale dello stato civile”, quindi sindaco e consigliere o funzionario delegati. Se però – come ci è stato detto durante la discussione in Parlamento – matrimonio e unione civile sono due cose distinte, l’assenza di una disposizione specifica in tal senso permette al sindaco di precludere l’uso della fascia al delegato.
E’ ben poca cosa rispetto al mutamento radicale e sostanziale introdotto; è più che fondato sostenere che il passaggio dall’etichetta unione civile a quella matrimonio sia solo questione di tempo. Ma poiché ogni giorno ha il suo affanno, interessarsi oggi di quelli che appaiono dettagli – dopo i temi ben più pesanti affrontati al momento dell’esame della riforma – è quello che è dato fare, avendo chiare le proporzioni. E’ evidente che la battaglia culturale e politica per riconoscere a matrimonio e famiglia questi dettagli deve continuare con attenzione prioritaria alla sostanza e con vigore ancora più forte