L’elenco dei diritti già riconosciuti dal nostro ordinamento compare in un dossier di una trentina di pagine fitte fitte compilato dal magistrato Alfredo Mantovano del Comitato ‘Sì alla famiglia’. Una ricognizione già presentata alla Commissione Giustizia del Senato e poi illustrata nell’ambito di un convegno organizzato nei giorni scorsi dal Centro Studi Rosario Livatino. Insomma, questa ricchezza legislativa, che dimostra un’attenzione non casuale per i conviventi, non è un mistero per nessuno. Ma si è scelto di non vedere. E allora ricordiamo, in estrema sintesi, ciò che già esiste.
ANAGRAFE
Il regolamento anagrafico (30 maggio 1989), spiega in modo inoppugnabile che «l’anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza». Non l’hanno mai letta i sindaci che in questi anni si sono affannati ad annunciare inutili ‘registri delle unioni civili’?
ASSISTENZA SANITARIA
La legge n.91 del 1 aprile 1999 prescrive che i medici devono fornire «informazioni sulle opportunità terapeutiche… al coniuge non separato o al convivente more uxorio».
PERMESSO RETRIBUITO
La legge n.8 del 2000 ‘Disposizioni per il sostegno della maternità e paternità’, riconosce il permesso retribuito di tre giorni all’anno al lavoratore e alla lavoratrice, anche in caso di documentata grave infermità del convivente.
CONSULTORI FAMILIARI
La legge 405 del 1975 garantisce assistenza psicologica e sociale per i problemi della coppia e della famiglia anche ai componenti di una convivenza.
ASSISTENZA AI DETENUTI
Le norme sull’ordinamento penitenziario (legge 354 del 1975), prevedono possibilità di colloqui, corrispondenza telefonica al «convivente detenuto», alle stesse condizioni stabilite per il coniuge.
FIGLI
Nessuna differenza sul piano legislativo tra genitori regolarmente sposati e conviventi. Addirittura la legge 6 del 2004, nell’elencare chi dev’essere preferito come amministratore di sostegno di una persona priva di autonomia, inserisce «la persona stabilmente convivente», subito dopo il coniuge e prima del padre, della madre, dei figli, dei fratelli. Difficile davvero affermare che i conviventi sono marginalizzati dal nostro ordinamento civile.
LOCAZIONI
La Consulta, con la sentenza 404 del 1988, ha riconosciuto al conviventemore uxorio il diritto di succedere nel contratto di locazione in caso di morte del partner, anche quando sono presenti eredi legittimi. E anche questa è un punto fermo, totalmente a favore delle convivenze.
VITTIME DI MAFIA O TERRORISMO
Il diritto di chiedere le provvidenze che lo Stato accorda alle vittime di mafia o di terrorismo è stato esteso, dalle legge 302 del 1990, anche ai conviventi: «L’elargizione di cui al comma 1è disposta altresì a soggetti non parenti né affini, né legati da rapporti di coniugio… e ai conviventi more uxorio».
VITTIME DI ESTORSIONI E USURA
Oltre al coniuge, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle, anche i conviventi figurano nell’elenco previsto dalla legge 44 del 1999 per le «vittime di richieste estorsive o di usura».
LE ALTRE TUTELE
Nel lunghissimo elenco dei diritti già riconosciuti figurano poi ampie garanzie per quanto riguarda, l’assegnazione degli alloggi popolari, l’impresa familiare, il risarcimento del danno patrimoniale, la protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia. E tanto altro ancora.
COSA RIMANE FUORI?
Di fatto sono soltanto due i ‘divieti’ per i conviventi. La reversibilità della pensione e la possibilità di adottare. Insostenibile sul piano economico la prima. Sul piano etico ed educativo la seconda. Ma, guarda caso, sono proprio questi gli obiettivi più ambiti da chi vorrebbe mettere sullo stesso piano matrimonio e unioni gay. Il ‘simil-matrimonio’ omosessuale ha bisogno di figli e di pensioni che passano da un partner all’altro per proclamare la sua impossibile par condicio. Ma a che prezzo?